Bruno permettimi di contraddirti sul rifiuto di "identificazione" e successivamente sulla presentazione di un documento personale ... prendendo il primo articolo che mi è capitato su google ...
"Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 651 codice penale si punisce “chiunque, richiesto da un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali”.
In via del tutto preliminare si deve rilevare che il reato di cui all’articolo 651 codice penale è stato inserito dal legislatore penale del 1930 fra le contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica al fine di garantire e di tutelare le funzioni e le prerogative della cosiddetta Polizia di sicurezza.
L’interesse (bene giuridico) tutelato dalla sopraccitata fattispecie incriminatrice è costituito dal potere-dovere di vigilanza attribuito dalla legge all’Amministrazione di appartenenza del Pubblico Ufficiale al quale il rifiuto viene opposto.
La ratio legis dell’articolo 651 codice penale è, infatti, proprio quella di salvaguardare l’esigenza di consentire al Pubblico Ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze di interesse generale, al fine di evitare ostacoli all’attività di soggetti istituzionalmente preposti all’assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o di repressione dei reati oppure di semplice garanzia della quiete pubblica.
Il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore per tale fattispecie incriminatrice è quello dell’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a euro 206.
Si tratta di un reato omissivo, a forma vincolata, dove il tentativo non è in alcun modo configurabile.
L’elemento psicologico di questo reato contravvenzionale è rappresentato sia dal dolo che dalla colpa.
Il reato contravvenzionale previsto e punito dall’articolo 651 codice penale è istantaneo, poiché si perfeziona nel momento stesso in cui il soggetto attivo del reato, che ne sia stato legittimamente richiesto, si rifiuta di dichiarare al Pubblico Ufficiale la propria identità personale, a nulla rilevando, ai fini dell’integrazione dell’illecito, che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l’identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del Pubblico Ufficiale o per altra ragione (confronta Cassazione penale, sezione VI, sentenza 13 settembre 2007, n. 34689; Cassazione penale, sezione I, sentenza 18 giugno 1997 – 26 settembre 1997, n. 8624).
Analizzando il testo letterale della predetta norma penale incriminatrice si osserva che il rifiuto va riferito non solo al nome e al cognome, ma anche a tutte le altre indicazioni richieste per una completa identificazione.
Infine, particolare attenzione va posta al rapporto con altri reati, tra cui quello di cui all’articolo 4 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S.), che dispone che l’Autorità di pubblica sicurezza può ordinare alle persone pericolose e sospette (e solo ad esse), di munirsi entro un dato termine, di carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza, nonché all’articolo 294 Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), secondo il quale “la carta d’identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli Ufficiali e degli Agenti di pubblica sicurezza”.
L’obbligo di esibire la carta di identità ad ogni richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza.sussiste, quindi, solo per le persone pericolose e sospette cui l’autorità di pubblica sicurezza ha ordinato, ai sensi dell’articolo 4 T.U.L.P.S., di munirsi del documento.
Sul punto, la giurisprudenza dei Giudici di legittimità ha stabilito che il rifiuto di consegnare un documento di riconoscimento integra - ricorrendone le altre condizioni richieste dalla legge (persone pericolose o sospette) - gli estremi del reato di cui agli articoli 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento e non già quello previsto dall’articolo 651 codice penale, trattandosi di reati aventi un diverso elemento materiale ed una diversa obiettività giuridica; l’elemento materiale del reato previsto dall’art. 651 codice penale consiste, infatti, nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento, che costituisce violazione dell’articolo 4, comma secondo, T.U.L.P.S., e pertanto l’indicazione orale delle proprie generalità è sufficiente ad escludere il reato (Cassazione penale, sezione I, sentenza 17 marzo 2005, n. 10676). Da ciò ne consegue che, qualora la persona si rifiuti di fornire le indicazioni sulla propria identità personale e di esibire un valido documento di riconoscimento si avrà un concorso materiale della contravvenzione di cui all’articolo 651 codice penale con quella preveduta dalla legge di pubblica sicurezza."
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